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    1. La prescrizione di farmaci obbliga il medico ad informare il paziente sui possibili effetti avversi della terapia?

    Il medico deve fornire al paziente la piena e chiara informazione riguardo gli effetti del farmaco prescritto e gli eventuali rischi correlati all’assunzione della terapia o al suo rifiuto. Questi presupposti garantiscono la completa autonomia e autodeterminazione da parte del malato, che può accettare una prescrizione medica o rifiutarla ed assumersi la responsabilità del rifiuto stesso. Infatti, in ambito biomedico, al medico è riconosciuta l’autonomia nella scelta della prescrizione terapeutica ma egli ha il dovere di informare l’assistito delle conseguenze benefiche e dei possibili effetti avversi della terapia proposta poiché in capo a quest’ultimo resta la facoltà di accettare o rifiutare la cura.

    2. Il medico può rifiutarsi di curare il paziente psichiatrico o affetto da una patologia neurologica?

    Secondo l’articolo 19 del Codice di Deontologia Medica, il medico può rifiutare la propria opera esclusivamente nel caso in cui gli vengano richieste prestazioni che contrastano con la sua coscienza o con il suo convincimento clinico. Nonostante ciò, in caso di grave e immediato nocumento della salute del paziente, ogni sanitario è comunque tenuto ad assistere la persona ed a garantire il suo benessere.

    Nel caso specifico di disaccordo tra medico di medicina generale ed il paziente affetto da disturbo psichiatrico o da patologia neurologica, invece, la ricusazione del paziente non è un atto immediato ma deve essere preceduto da opportuna comunicazione indirizzata al Servizio Cure Primarie dell’Agenzia di Tutela della Salute (ATS). Nella comunicazione il medico dovrà riportare accertati ed eccezionali motivi di incompatibilità con l’assistito; la ricusazione decorrerà dal sedicesimo giorno successivo alla sua comunicazione.

    3. Quali sono le esenzioni previste dopo una diagnosi di Epilessia?

    Il soggetto con diagnosi di Epilessia può richiedere l’esenzione all’Azienda Sanitaria Locale (ASL) o all’Agenzia di Tutela della Salute (ATS) di residenza. Il codice di esenzione previsto è lo 017; per il riconoscimento, il paziente deve presentare una certificazione sanitaria rilasciata da una struttura ospedaliera o ambulatoriale pubblica che attesti la malattia.

    Dal punto di vista assistenziale, l’esenzione per epilessia fa sì che l’interessato sia esentato dal pagamento del ticket dovuto per le visite specialistiche ambulatoriali, i farmaci antiepilettici ed i necessari accertamenti di controllo (esami ematochimici, indagini neuroradiologiche ed elettroencefalogramma).

    4. La persona affetta da Disturbo Bipolare può conseguire l’idoneità per la patente di guida?

    Le patologie psichiche, tra cui il Disturbo Bipolare, sono motivo ostativo di rilascio o conferma della patente quando risultano incompatibili con la sicurezza della guida. Il giudizio di idoneità spetta alla Commissione Medica Locale dell’ATS (Agenzia di Tutela della Salute) del luogo di residenza dell’interessato.

    Per valutare l’idoneità alla guida, la Commissione può avvalersi anche del parere espresso da uno specialista psichiatra appartenente ad una struttura sanitaria pubblica. In caso di idoneità, la validità della patente non può essere superiore ai due anni; alla scadenza della patente, l’interessato deve nuovamente sottoporsi a visita presso la Commissione Medica Locale per la conferma dei requisiti d’idoneità e l’eventuale rinnovo.

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